Art. 1.
(Compiti dei consultori familiari).

      1. La presente legge detta i princìpi che regolano i consultori familiari, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      2. I consultori familiari hanno i seguenti compiti:

          a) l'assistenza psicologica e sociale alle famiglie e alle donne, con particolare riferimento al sostegno delle responsabilità genitoriali e al rispetto della vita umana;

          b) la protezione dei minori e del loro sviluppo psico-fisico;

          c) la tutela della vita umana fin dal suo concepimento;

          d) l'informazione medica per la prevenzione e per il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili, delle patologie e delle situazioni di disagio che incidono sulla vita sessuale e di relazione, nonché l'informazione sui metodi contraccettivi;

          e) l'informazione relativa alla diagnosi e alla cura della infertilità e della sterilità, nonché alle norme sulla procreazione assistita di cui alla legge 18 febbraio 2004, n. 40;

          f) disporre gli interventi sanitari per la tutela della salute della donna in gravidanza e del nascituro;

          g) sviluppare misure di prevenzione e interventi di tutela in caso di violenze, maltrattamenti e abusi sessuali;

 

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          h) sviluppare interventi di mediazione familiare in caso di conflittualità in presenza di figli minori o disabili anche di maggiore età;

          i) assistere le famiglie in presenza di disabilità o di patologie gravi.